Decreto ministeriale n. 80
 

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Roma, 3 ottobre 2007

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 2, comma 1;

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 4;

Vista la Legge 14 gennaio 1994 n. 20  e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera b);

Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi 4 e 6 e l’art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;

Vista l’Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge dell’8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l’attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;

Visto il Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Considerato che la valutazione ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti e a innalzare i traguardi formativi delle singole istituzioni scolastiche e del Paese;

Preso atto che le attuali modalità di recupero dei debiti formativi non assicurano una adeguata risposta al tempestivo superamento delle carenze riscontrate negli studenti durante il loro percorso scolastico;

Considerato opportuno che il recupero dei debiti venga effettuato entro la conclusione dell’anno scolastico in cui questi sono stati contratti affinché,  oltre a sviluppare negli studenti una maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi educativi prefissati, garantisca la qualità del percorso formativo e la corrispondenza, rispetto agli obiettivi del piano dell’offerta formativa, dei livelli di preparazione raggiunti dalla classe, come prerequisito per la programmazione didattica dell’anno scolastico successivo, favorendo negli studenti stessi un compiuto e organico proseguimento del proprio corso di studi, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici per ciascun anno dell’indirizzo seguito;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad una più efficace applicazione del vigente istituto giuridico dei debiti formativi, con particolare riferimento ai  tempi e alle  modalità di regolazione del saldo dei medesimi debiti formativi, da realizzarsi in data certa;

Ritenuto di dovere quindi procedere ad una interpretazione della normativa vigente, funzionale a tale più efficace applicazione;

Visto il parere del C.N.P.I., espresso nell’adunanza  plenaria del 21/09/07 :



D E C R E T A :

Art. 1

Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa.
Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare,  subito dopo gli scrutini intermedi,  interventi didattico-educativi  di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate.

Art. 2

Gli studenti di cui all’articolo 1 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie.
Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi  dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma.

 

Art. 3

Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere adottata, - anche nell’ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13.06.2006 - una articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli alunni.
Le istituzioni scolastiche possono individuare e/o approvare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero attraverso l’utilizzazione dei docenti  della scuola,ai sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o collaborazioni con soggetti esterni, volte a soddisfare  gli specifici bisogni formativi di ciascuno studente.  
In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. Il Dirigente scolastico è tenuto a promuovere, nel rispetto delle prerogative degli Organi Collegiali della scuola, gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate.

Art. 4

Il recupero dei debiti formativi può avvenire anche utilizzando modalità laboratoriali.

 

Art. 5

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato  il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione,  il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.
La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono  comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche.
Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente..

Art. 6

A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.

Art 7

Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine  del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico.

 

Art. 8

Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi - relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 - le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 1/2007. 
A decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e relative verifiche, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all’esame di Stato.

Art. 9

Il piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica definisce le modalità di recupero e di verifica dell’avvenuto saldo dei debiti formativi, sulla base di criteri generali stabiliti con Ordinanza del Ministro della Pubblica istruzione.
Le relative modifiche del piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2007/2008 sono effettuate entro il 31 dicembre 2007 e comunicate alle famiglie.

 

Art. 10

I criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di recupero e le modalità di attribuzione dei relativi compensi sono definiti in sede di contrattazione nell’ambito delle risorse specificamente dedicate agli interventi di recupero didattici ed educativi confluite nel fondo di istituto delle singole istituzioni scolastiche, e  delle ulteriori risorse  che verranno destinate alle medesime istituzioni scolastiche a carico del capitolo 1287 del Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l’anno finanziario 2007 e seguenti.

 

Art. 11

 

Il presente Decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994 n. 20.




IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni