Il Ministro della Pubblica Istruzione | |
Roma, 3 ottobre 2007 | |
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 2, comma 1; Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 4; Vista la Legge 14 gennaio 1994 n. 20 e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera b); Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi 4 e 6 e l’art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo; Vista l’Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore; Vista la legge dell’8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l’attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero; Visto il Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Considerato che la valutazione ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti e a innalzare i traguardi formativi delle singole istituzioni scolastiche e del Paese; Preso atto che le attuali modalità di recupero dei debiti formativi non assicurano una adeguata risposta al tempestivo superamento delle carenze riscontrate negli studenti durante il loro percorso scolastico; Considerato opportuno che il recupero dei debiti venga effettuato entro la conclusione dell’anno scolastico in cui questi sono stati contratti affinché, oltre a sviluppare negli studenti una maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi educativi prefissati, garantisca la qualità del percorso formativo e la corrispondenza, rispetto agli obiettivi del piano dell’offerta formativa, dei livelli di preparazione raggiunti dalla classe, come prerequisito per la programmazione didattica dell’anno scolastico successivo, favorendo negli studenti stessi un compiuto e organico proseguimento del proprio corso di studi, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici per ciascun anno dell’indirizzo seguito; Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad una più efficace applicazione del vigente istituto giuridico dei debiti formativi, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di regolazione del saldo dei medesimi debiti formativi, da realizzarsi in data certa; Ritenuto di dovere quindi procedere ad una interpretazione della normativa vigente, funzionale a tale più efficace applicazione; Visto il parere del C.N.P.I., espresso nell’adunanza plenaria del 21/09/07 : D E C R E T A : Art. 1 Le
attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22
maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano
dell’offerta formativa. Art. 2 Gli
studenti di cui all’articolo 1 sono tenuti alla frequenza degli
interventi suddetti. Al termine di tali attività saranno effettuate, da
parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza,
verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie.
Art. 3 Nella
organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei
debiti formativi può essere adottata, - anche nell’ambito della
utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del
13.06.2006 - una articolazione diversa da quella per classe, che tenga
però conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli
alunni. Art. 4 Il recupero dei debiti formativi può avvenire anche utilizzando modalità laboratoriali.
Art. 5 Nei
confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato
constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o
più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non
promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della
formulazione del giudizio finale. Art. 6 A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva. Art 7 Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico.
Art. 8 Per
i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell’anno scolastico
2007/2008, continuano ad applicarsi - relativamente ai debiti formativi
e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 - le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima
legge n. 1/2007. Art. 9 Il
piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica
definisce le modalità di recupero e di verifica dell’avvenuto saldo dei
debiti formativi, sulla base di criteri generali stabiliti con
Ordinanza del Ministro della Pubblica istruzione.
Art. 10 I criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di recupero e le modalità di attribuzione dei relativi compensi sono definiti in sede di contrattazione nell’ambito delle risorse specificamente dedicate agli interventi di recupero didattici ed educativi confluite nel fondo di istituto delle singole istituzioni scolastiche, e delle ulteriori risorse che verranno destinate alle medesime istituzioni scolastiche a carico del capitolo 1287 del Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l’anno finanziario 2007 e seguenti.
Art. 11
Il presente Decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994 n. 20. IL MINISTRO Giuseppe Fioroni |