IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ordinanza Ministeriale n. 92
Prot. n. 11075 del 5.11.2007
Visto
il Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli
studenti, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;
Visto il Regio Decreto 21 novembre 1929, n. 2049;
Vista
la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le
università”, che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della Legge 10
dicembre 1997, n. 425, in particolare l’art. 2, comma 1;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 4;
Vista la Legge 14 gennaio 1994 n. 20 e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera b);
Visto
il Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
in particolare l’articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali
di promozione;
Visto il Decreto del presidente della repubblica
dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi 4 e 6 e
l’art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito
formativo;
Vista l’Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90,
in particolare l’art. 13, concernente gli scrutini finali negli
istituti di istruzione secondaria superiore;
Vista la Legge dell’8
agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti
l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e
l’attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;
Visto
il Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di
attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi
nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il
Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il
recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico:
ORDINA
Articolo 1
Finalità della valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado
1.
La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero
percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare
la qualità degli apprendimenti.
2. I processi valutativi, correlati
agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa della singola
istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre
maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a
garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli
obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito.
Articolo 2
Attività di recupero
1.
Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del
piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone
annualmente.
2. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di
classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal
collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal
consiglio di istituto.
3. Nelle attività di recupero rientrano gli
interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire
l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo
dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono
tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione di quelle di
recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree
disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato
numero di valutazioni insufficienti.
4. Le scuole promuovono e
favoriscono la partecipazione attiva degli studenti alle iniziative di
sostegno programmate, dandone altresì periodicamente notizia alle
famiglie.
5. Le attività di recupero, realizzate per gli studenti
che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per
coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il
giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali,
sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali
studenti negli scrutini suddetti.
6. Le istituzioni scolastiche
hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell’ambito
della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree
disciplinari che necessitano degli interventi.Esse determinano altresì
le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi,
durata, modelli didatticometodologici, forme di verifica dei risultati
conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché
modalità di comunicazione alle famiglie. In particolare, nella
determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria
da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la
definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla
diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché all’articolazione dei
moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse.
7. Gli
studenti di cui al comma 5 sono tenuti alla frequenza degli interventi
suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 4 e dal comma
3 dell’art. 7. Al termine di tali attività sono effettuate verifiche
volte ad accertare l’avvenuto recupero, del cui risultato si dà
puntuale notizia alle famiglie.
8. Nella organizzazione delle
attività di sostegno e di recupero può essere adottata una
articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli
obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. Possono
essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni
flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far
fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a quelle di
valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività così
organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono,
conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento del monte ore
annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Possono essere
previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze
dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. Il
docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di
alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si
raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo
affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell’attività di
recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.
9.
Sulla base delle modalità organizzative sopra indicate, le azioni in
cui è articolata l’attività di recupero scolastico dovranno avere, di
norma, una durata non inferiore a 15 ore, non comprensive di quelle
utilizzate per gli interventi didattici di cui al comma successivo.
10.
Nel caso in cui gli interventi didattici siano realizzati nell’ambito
della utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13
giugno 2006, le istituzioni scolastiche sono tenute ad
organizzare azioni specifiche commisurate anche ai fabbisogni
formativi degli studenti che non hanno necessità di interventi
finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell’ambito della
medesima attività ordinaria, attraverso approfondimenti specifici
possono raggiungere traguardi di eccellenza.
11. Ulteriori modalità
di supporto potranno essere realizzate assegnando ad uno o più docenti,
individuati dal consiglio di classe, compiti di consulenza e
assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale
(c.d.”sportello”). I docenti incaricati effettueranno la prestazione,
preferibilmente in orario pomeridiano, secondo le modalità
individuate dal consiglio stesso, che verranno comunicate alle
famiglie, e saranno retribuiti con un compenso forfettario.
12. Le
istituzioni scolastiche, nel rispetto delle specifiche competenze degli
organi collegiali, possono individuare anche modalità diverse ed
innovative di attività di
recupero attraverso la utilizzazione dei
docenti della scuola, ai sensi della vigente disciplina contrattuale,
e/o la collaborazione con soggetti esterni, con l’esclusione di Enti
“profit”, in relazione agli specifici bisogni formativi di ciascuno
studente.
Articolo 3
Programmazione delle attività
1. I
consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie
oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica
nell’individuare la natura delle
carenze, nell’indicare gli
obiettivi dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini
del saldo del debito formativo.
2. Il collegio dei docenti definisce
i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli
interventi didattico-educativi di sostegno e recupero, adottando tutti
i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall’esercizio
dell’autonomia.
3. Il collegio dei docenti definisce altresì i criteri per l’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti.
4.
Il collegio dei docenti, nel deliberare la programmazione delle
attività di sostegno e di recupero, può individuare, sulla base della
complessità organizzativa, uno o più docenti relativamente alle diverse
aree disciplinari cui affidare il coordinamento di tali attività. Per
dette attività il relativo compenso è stabilito dalla contrattazione
d’istituto, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 30
del CCNL del 24 luglio 2003.
5. Nel rispetto delle prerogative degli
organi collegiali della scuola, il dirigente scolastico è tenuto a
promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare lo
svolgimento delle attività programmate.
Articolo 4
Scrutini intermedi e relativi adempimenti
1.
Il collegio dei docenti, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal
Decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, determina i criteri da
seguire per lo svolgimento
degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.
2.
Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito
di altre verifiche periodiche previste dal Piano dell’offerta formativa
della scuola, presentano insufficienze in una o più discipline, il
consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze
rilevate. Sarà cura del consiglio di classe procedere ad un’analisi
attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle
difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline. Il
consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti
di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai
docenti.
3. L’organizzazione delle iniziative di recupero
programmate dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle
famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano
avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione
formale.
4. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle
iniziative di recupero, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle
verifiche programmate dal consiglio di
classe che ne comunica l’esito alle famiglie.
Articolo 5
Verifiche intermedie
1.
Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso
dell’anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono
verifiche documentabili,
volte ad accertare l’avvenuto superamento
delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle succitate
verifiche sono deliberate dai consigli di classe che, in relazione alla
natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero,
possono prevedere verifiche scritte o scrittografiche e/o orali.
2.
I giudizi espressi dai docenti, al termine delle verifiche di cui al
comma precedente, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito
dallo studente,
costituiscono occasione per definire ulteriori forme
di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al
raggiungimento di obiettivi formativi
di più alto livello.
Articolo 6
Scrutinio finale
1. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.
2.
Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio
motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate
durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione
dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto
tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di
scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad
eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero
precedentemente effettuati.
3. Per gli studenti che in sede di
scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni
insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri
preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità
dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno
scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
4. In
tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio
finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a
predisporre le attività di
recupero.
5. Si procede invece al
giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio
di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli
interventi
di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino
insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non
promozione.
Articolo 7
Interventi successivi allo scrutinio finale
1.
In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto
viene riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio”.
2.
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle
famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe,
indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai
docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio
nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia
raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli
interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le
modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a
portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.
3.
Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 4,
ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non
ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla
scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando
l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma
precedente.
4. In materia di organizzazione degli interventi
didattici di recupero, valgono per quanto compatibili, le disposizioni
impartite all’art. 2.
Articolo 8
Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale
1.
Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative
debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative
verifiche e le
valutazioni integrative finali hanno luogo entro la
fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette
operazioni devono concludersi,
improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
2.
Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe
secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai
docenti delle discipline
interessate, con l’assistenza di altri
docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le
medesime modalità di cui al precedente art. 5 comma 1.
3. Le
verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di
recupero che si connota per il carattere personalizzato degli
interventi, la novità dell’approccio didattico e i tempi di
effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero arco
dell’anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati
conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale,
ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di
recupero.
4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche
effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la
integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una
valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo,
comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe
successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui
al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all’albo
dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la
indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale,
sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo
risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola
indicazione “non ammesso”.
5. Nei confronti degli studenti per i
quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di
integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e
penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì
all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura
prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007.
6. La
competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello
scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima
composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio
finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione
dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine
dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di
classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in
altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso
delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle
lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il
tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale
assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina
di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.
Articolo 9
Studenti dell’ultimo anno
1.
Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell’anno scolastico
2007/2008, continuano ad applicarsi – relativamente ai debiti formativi
e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1 – le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
medesima Legge n. 1/2007.
2.
A decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, per gli studenti
dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del
primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il
consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e forme di
verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre
gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione
complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all’esame
di Stato.
Articolo 10
Utilizzazione del personale
1. In
relazione a quanto previsto all’articolo 3, il dirigente scolastico
procede alla utilizzazione del personale docente nelle attività
aggiuntive che si sono venute a
determinare.
2. Gli interventi
didattico-educativi di sostegno e recupero costituiscono attività
aggiuntiva di insegnamento sia nel caso in cui siano svolti all’interno
del calendario scolastico delle lezioni, sia nel caso in cui abbiano
luogo al di fuori di detto periodo. Tali interventi non costituiscono
attività aggiuntiva qualora siano effettuati ricorrendo alla quota del
20% di cui al DM 47/06.
3. Nelle attività di sostegno e recupero
sono impiegati in primo luogo docenti dell’istituto e, in seconda
istanza, si ricorre a docenti esterni e\o a soggetti esterni, con
l’esclusione di Enti “profit”, individuati secondi criteri di qualità
deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio
d’istituto.
4 Le modalità di utilizzazione del personale docente e
non docente da impiegare nelle attività di sostegno e di recupero sono
definite in sede di contrattazione integrativa di istituto.
5. Le
ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite al
personale dipendente nella misura prevista dalla vigente disciplina
contrattuale.
6. Le dimensioni del fenomeno e le modalità di
intervento adottate dalle scuole saranno oggetto di una specifica
azione di monitoraggio i cui esiti consentiranno di
introdurre quelle soluzioni migliorative suggerite dalle esperienze realizzate dalle scuole medesime.
Articolo 11
Risorse finanziarie
1.
Per la realizzazione delle attività di sostegno e recupero sono
utilizzate le risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta
formativa, incrementate delle ulteriori risorse che, secondo i criteri
stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
della scuola, sono assegnate alle istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado, come pure le risorse che, nell’ambito di quelle previste
dalla Legge finanziaria per i processi di riqualificazione del sistema
scolastico, sono specificamente destinate allo scopo.
2. Le
istituzioni scolastiche situate nelle Regioni dell’Obiettivo
Convergenza potranno avvalersi anche delle risorse previste per i
Programmi Operativi Nazionali
(PON).
Articolo 12
Disposizioni transitorie e finali
1.
Le predette disposizioni valgono a decorrere dall’anno scolastico
2007/08. Per i debiti contratti in precedenza si applica la pregressa
normativa sul “saldo” degli stessi e resta comunque vincolante per le
istituzioni scolastiche l’obbligo di realizzare iniziative di recupero,
anche attraverso una riorganizzazione dell’attività didattica ordinaria.
Roma, 5.11.2007
IL MINISTRO
FIORONI