Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Decreto Ministeriale 22 maggio 2007, n. 42 Modalità
di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti
formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto
il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
art. 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e di recupero
conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione e di seconda
sessione;
Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;
Vista
la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1,
recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli
articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare
l'art. 1, comma 1;
Visto il Decreto del Presidente della
Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le
disposizioni di cui alla legge 11-1-2007, n. 1; Considerata la
necessità di definire, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3,
comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le modalità di recupero dei
debiti formativi;
Ravvisata la necessità di stabilire la nuova
ripartizione del punteggio da attribuire al credito scolastico, ai
sensi dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 6, e dell'art. 3, comma 1,
della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, di conseguenza, di modificare le
tabelle A, B, C allegate al D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1988 e previste
dall'art. 11 del medesimo DPR n. 323; Decreta Art. 1 Attribuzione del credito scolastico - Ai
candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno
scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente all'attribuzione del
punteggio per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima
legge.
- I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle
tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte
integrante, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei
confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno
scolastico 2007/2008 l'applicazione si estenderà agli alunni delle
penultime classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche
quelli delle ultime classi.
- A decorrere dall'anno scolastico
2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati
positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media
del "sei".
- Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno
scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il
punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di
possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio
conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può
essere di 1 punto.
Art. 2 Recupero dei debiti formativi - Il
nuovo regime normativo dei debiti formativi di cui all'art. 1 della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, si applica a decorrere dall'anno
scolastico 2006/2007 nei riguardi degli studenti frequentanti la
terzultima classe, secondo le modalità definite nel successivo art. 3.
- Ai
candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, degli
anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, relativamente ai debiti
formativi, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3 , comma 1,
della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della medesima legge.
Art. 3 Modalità di recupero dei debiti formativi - Nel
caso di promozione deliberata ai sensi dell'art. 193-bis, comma 3, del
Testo Unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il
dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le
motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un
dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti
proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle
discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza.
Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente alla famiglia che,
ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, gli alunni debbono comunque
saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.
- Di
norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno
scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo
è stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze residue o di
particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento
del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale
del penultimo anno, può decidere di concedere all'alunno la possibilità
di estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso
dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe deve motivare la decisione
assunta di promuovere alla classe terminale l'alunno che non abbia
saldato il debito formativo contratto nella terzultima classe,
specialmente nel caso in cui l'alunno medesimo sia promosso con debito
formativo relativo anche alla penultima classe.
- Le disposizioni
di cui ai commi precedenti si applicano nei confronti degli alunni
della terzultima classe promossi con debito formativo nello scrutinio
finale dell'anno scolastico 2006/2007 e vengono estese agli studenti
promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno
scolastico 2007/2008.
- Nello scrutinio del primo trimestre o del
primo quadrimestre dell'anno terminale il Consiglio di classe esamina
la posizione degli alunni con riferimento al saldo dei debiti
formativi, ivi compresi quelli contratti nel 1. terzultimo anno ed
eventualmente non saldati entro il penultimo anno. Constatata la
presenza di debiti formativi non saldati, il Consiglio di classe
predispone, per gli alunni interessati, prove specifiche volte a
verificare il superamento delle lacune pregresse riscontrate. Del
calendario di effettuazione delle prove il dirigente scolastico informa
per iscritto gli alunni e le rispettive famiglie. I risultati delle
prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie
prima del 15 marzo.
- Nei confronti degli alunni che abbiano
saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel
terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito
scolastico relativo al terzultimo anno.
- Il Collegio dei docenti
ed i singoli Consigli di classe all'inizio dell'anno scolastico
programmano criteri, tempi e modalità per l'attivazione degli
interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi,
definendo altresì modalità di informativa alla famiglia da parte dei
Consigli di classe in ordine all'andamento e agli esiti delle attività
di recupero.
- Il recupero dei debiti formativi, negli istituti
tecnici e professionali, per le discipline aventi dimensione pratica o
laboratoriale, può avvenire anche all'interno di "laboratori didattici"
attivati in collaborazione con le imprese, il mondo del lavoro e gli
Enti locali.
- Al fine di prevenire l'insuccesso scolastico e di
ridurre gli interventi di recupero, il Collegio dei docenti ed i
singoli Consigli di classe, in sede di programmazione educativa e
didattica, predispongono attività di sostegno da svolgersi nel corso
dello stesso anno scolastico nel quale l'alunno evidenzia carenze di
preparazione in una o più discipline.
- I Consigli di classe, a
conclusione degli interventi di recupero, procedono ad accertare se i
debiti rilevati siano stati saldati. Di tale accertamento è data idonea
e tempestiva informazione sia agli alunni che alle famiglie.
Art. 4 Articolazione degli interventi di recupero dei debiti formativi - Nella
organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei
debiti formativi può essere adottata anche un'articolazione diversa da
quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che
devono essere raggiunti dai singoli alunni.
- Le istituzioni
scolastiche, nella loro autonomia didattica ed organizzativa, possono
attivare gli interventi di cui al comma 1 anche a partire dal termine
delle lezioni dell'anno scolastico nel quale il debito è stato rilevato.
- Le
istituzioni scolastiche possono individuare anche modalità diverse ed
innovative di attività di recupero, che prevedano collaborazioni
esterne, al fine di garantire nelle scelte la centralità dei bisogni
formativi dello studente.
Art. 5 Risorse finanziarie - Il
Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti, con
propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli
interventi di recupero, anche sulla base della consistenza delle
risorse a tal fine disponibili nel fondo di istituto, comprese le
erogazioni liberali di cui all'art. 13 del decreto legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007 ed altre
eventuali risorse provenienti dalle collaborazioni di cui al comma 3
del precedente articolo.
- I criteri per la utilizzazione del
personale docente e non docente da impiegare nelle attività di recupero
sono definiti in sede di contrattazione di istituto.
IL MINISTRO Fioroni
TABELLA A (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO Candidati interni Media dei voti | Credito scolastico (Punti) | | I anno | II anno | III anno | M = 6 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 6 < M ≤ 7 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 7 < M ≤ 8 | 5-6 | 5-6 | 6-7 | 8 < M ≤ 10 | 6-8 | 6-8 | 7-9 |
NOTA
- M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio
finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire
nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione,
oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza
scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali
crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima
classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo,
va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di
oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito
formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di
scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo
assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui
appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano
saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel
terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito
scolastico relativo al terzultimo anno. Gli alunni che non abbiano
saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo
anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato. Per la
terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto
conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al
voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).
TABELLA B (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 7 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO Candidati esterni Esami di idoneità Media dei voti inseguiti in esami di idoneità | Credito scolastico (Punti) | M = 6 | 3 | 6 < M ≤ 7 | 4-5 | 7 < M ≤ 8 | 5-6 | 8 < M ≤ 10 | 6-8 |
NOTA
- M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il
punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione
indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami
di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va
espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il
punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.
TABELLA C (sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 8 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO Candidati esterni Prove preliminari
Media dei voti delle prove preliminari | Credito scolastico (Punti) | M = 6 | 3 | 6 < M ≤ 7 | 4-5 | 7 < M ≤ 8 | 5-6 | 8 < M ≤ 10 | 6-8 |
NOTA
- M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari.
Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione
indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso
di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di
corso. Esso va espresso in numero intero. |